Il consiglio di stato sezione cinque in Roma,accoglie il ricorso presentato dall’avvocato Antonio Torchia del foro di Catanzaro,difensore del comune di Gasperina con l’ex sindaco Domenico Lomanni,avverso il dispositivo del Tar per l’annullamento delle prove concorsuali necessari a creare una graduatoria per la assunzione di vigili urbani,quattro per l’esattezza,ma dopo le ultime elezioni comunali il sindaco vincente Gregorio Gallello e la nuova giunta avevano deciso,qualcuno dice troppo frettolosamente ,e  con l’ufficio tecnico di recepire il dispositivo del TAR Calabria questo a seguito di ricorsi,il dispositivo sentenziava l’annullamento delle prove,da qui azzerato il precedente concorso e a casa quattro vigili urbani,nuovo concorso e nuovi vigili senza aspettare che ancora pendeva una causa presso il consiglio di stato,ora questa causa ha visto vincenti le tesi argomentate dal legale Antonio Torchia che ha smontato pezzo per pezzo le motivazioni precedenti,ora che cosa dovrà fare il comune di Gaperina?Reintegrare i quattro  ex vigili? Annullare il nuovo concorso? Pagare a vuoto i vigili urbani del precedente concorso fino al soddisfo,la vicenda è tutt’altro che chiara e si prospettano ricorsi e controricorsi .Tutto comincia quando sono stati lasciati a casa,i quattro vigili urbani in servizio a Gasperina  vincitori di un concorso espletato dall’amministrazione comunale uscente guidata dal sindaco Domenico Lomanni  e ,ora guidata da Gregorio Gallello dopo la vincita delle ultime elezioni amministrative,il responsabile del servizio tecnico ha firmato questo ordine di servizio sospendendo immediatamente l’impiego di questi vincitori di concorso,e su questo concorso si era posta la attenzione del TAR Calabria,che grazie ad una serie di denunce aveva trovato validi le tesi proposte,inficiando di fatto il concorso,cause tali da fare annullare il concorso come L’art. 7 del bando di concorso prevedeva che “dopo lo svolgimento delle prove di esame previste dal presente bando, la commissione esaminatrice attribuirà a ciascun candidato il punteggio finale costituito dalla somma di 1) media dei voti conseguiti nelle prove scritte, 2) votazione conseguita nella prova orale e 3) valutazione dei titoli”. Contrariamente a quanto previsto dalla lex specialis, la Commissione attribuiva un punteggio finale costituito dalla somma delle singole prove scritte, di quella orale e dei titoli. Con il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 4 del bando che demandava alla Giunta Municipale la nomina della Commissione Giudicatrice. Il motivo è fondato. Contrariamente a quanto previsto all’art. 4 della lex specialis, la nomina della Commissione è avvenuta con determina n. 23 del 9 marzo 2012 da parte del Responsabile dell’Area Tecnica senza alcuna delega da parte della Giunta Municipale. Con il quinto motivo la ricorrente deduce che, avendo la Commissione previsto il reinserimento delle domande nelle buste dopo la fine del colloquio e la loro riproposizione per una nuova scelta da parte del candidato successivo, la prova orale si sarebbe svolta in modo da avvantaggiare i candidati che l’hanno sostenuta per ultimi. E noto che la sindacabilità del giudizio espresso dalla Commissione di concorso transita esclusivamente attraverso il riscontro di tipologie inficianti che vengono in rilievo sub specie della macroscopica ed evidente illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o, ancora, della manifesta disparità di trattamento (ex plurimis T.A.R. Roma Lazio, sez. III 20 novembre 2012 n. 9608). La estrazione a sorte delle domande deve essere condotta in modo che le stesse non siano conoscibili dal soggetto che effettua la scelta, sia esso lo stesso candidato o altro soggetto terzo, e tale precetto non è stato osservato nel caso di specie perché le schede delle domande sono state reinserite nelle buste dopo la fine del colloquio e riproposte al candidato successivo con la conseguenza che a tutti i 18 concorrenti, tranne il primo, con evidente vantaggio sopratutto degli ultimi candidati ad essere sentiti, era possibile conoscere a quali domande avrebbero dovuto rispondere con consistente anticipo rispetto al momento in cui hanno sostenuto la prova orale. L’art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994, attraverso la prescrizione della estrazione a sorte delle domande della prova orale, ha inteso assicurare l’imparzialità della Commissione apprestando un meccanismo di particolare rigore, che non si limita a vietare la preventiva conoscenza delle domande, ma ne impedisce la astratta conoscibilità, e la cui inosservanza, pertanto, determina l’illegittimità della procedura, indipendentemente da qualunque riscontro circa la correttezza delle intenzioni della commissione (in tal senso Cons. Stato sez V 16 giugno 2009 n.3882).

[box type=”info”] articolo di Gianni Romano [/box]

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